Art. 8.
(Diritti degli ausiliari dell'operatore di logistica).

      1. I dipendenti e gli ausiliari dell'operatore di logistica possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire il corrispettivo dell'attività svolta, fino alla concorrenza del debito che il

 

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committente ha verso l'operatore di logistica in relazione a tale attività.
      2. In seguito alla proposizione della domanda di cui al comma 1, il committente può ritenere, nei confronti dell'operatore di logistica, le somme che sarebbe tenuto a corrispondere ai dipendenti e agli ausiliari di cui al medesimo comma 1.